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Articolo
1
Costituzione
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1. L'Associazione Italiana Professionisti
della Sicurezza, di seguito denominata Associazione o con la sigla A.I.PRO.S.,
è una libera autonoma e volontaria associazione di persone, operatori,
strutture e studiosi del settore della sicurezza intesa come prevenzione e
limitazione di danni personali, patrimoniali, sociali ed ambientali, derivanti
da eventi criminosi ed accidentali, attività lavorative e da calamità
naturali, costituitasi in Roma con atto notarile del 27 settembre 1979.
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Articolo
2
Sede
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1. L'A.I.PRO.S. ha sede in Roma e può istituire recapiti, sedi secondarie o di
rappresentanza in Italia ed all'estero.
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Articolo
3
Scopi
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1.
L'A.I.PRO.S. non ha fini di lucro e
ripudia qualsiasi forma palese od occulta di condizionamento, dipendenza o
strumentalizzazione che sul piano economico, politico, ideologico o di qualsiasi
altra natura possa nei suoi confronti essere posta in essere da Enti,
Istituzioni, società, ditte e privati.
2. L'A.I.PRO.S. si prefigge le seguenti
finalità:
a)
raggruppare in un unico organismo rappresentativo quanti, sia in proprio che
nell'ambito di Enti, Istituzioni e società, curano, per professione e
prevalentemente, la soluzione di problemi di sicurezza, o l'organizzazione e la
gestione della sicurezza, a tutela delle risorse umane, delle stesse strutture
organizzative o di terzi;
b) promuovere, sviluppare e qualificare la formazione dei suoi Associati, in tutte
le forme possibili, sul piano etico e professionale;
c) costituire un punto di riferimento, d'incontro e di confronto per idee ed
esperienze diverse nel settore della sicurezza, al fine di migliorare il livello
delle conoscenze dei suoi Associati e l'avanzamento qualitativo del settore
stesso;
d) favorire la divulgazione e la crescita della cultura nel settore della
sicurezza, anche all'esterno dell'Associazione;
e) formare nell'opinione pubblica una chiara conoscenza e convinzione della
professionalità delle attività connesse con la sicurezza, anche attraverso la
istituzione e la promozione di sistemi di qualificazione e certificazione delle
competenze personali;
f) comporre ed armonizzare le esigenze e le problematiche degli acquirenti di
prodotti e servizi nel settore della sicurezza con le esigenze e le
problematiche dei produttori e fornitori di tali beni e servizi.
3. L'A.I.PRO.S. può svolgere, in qualsiasi
forma ed anche direttamente, tutte le attività necessarie per il raggiungimento
degli scopi associativi.
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Articolo
4
Mezzi
finanziari |
1.
I mezzi finanziari dell'Associazione sono di norma costituiti
dalle quote annuali di contribuzione a carico dei Soci.
2.
È consentito all'A.I.PRO.S. beneficiare di contributi, donazioni
o lasciti, fermo il principio di cui all'articolo 2, comma 1, nonché
prevedere quote di partecipazione a convegni, corsi, seminari ed altre
iniziative organizzati nell'ambito della propria attività
istituzionale.
3.
Nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, l'Associazione può
anche detenere partecipazioni di capitale, purché relative a società
nel cui oggetto sociale possano ricondursi le finalità di cui
all’articolo 2, comma 2.
4.
I Soci non hanno diritto alcuno sui mezzi finanziari e sul
patrimonio dell'Associazione. |
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Articolo
5
Soci |
1.
Possono aderire all’A.I.PRO.S. in qualità di Soci:
a)
coloro che abbiano, nell'ambito di Enti, Istituzioni, società o
ditte, responsabilità dirigenziali od organizzative di servizi di
sicurezza o di prevenzione e protezione aziendale;
b)
titolari, soci, amministratori, dirigenti o dipendenti di Enti,
Istituzioni, società o ditte operanti nel settore della sicurezza per
la produzione, la distribuzione o la commercializzazione di beni e
servizi per la sicurezza;
c)
liberi professionisti ed esperti che svolgano attività di
collaborazione o consulenza in materia di sicurezza, nei diversi
settori;
d)
accademici, docenti e studiosi di materie attinenti alla
sicurezza, intesa nei termini esplicitati nell'articolo 1.
2.
I Soci dell’A.I.PRO.S. sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a)
Soci onorari;
b)
Soci qualificati,
c)
Soci ordinari;
d)
Soci aggregati.
3.
I Soci qualificati sono coloro che, in base al Regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera c), conseguano uno
o più attestati di qualificazione delle competenze.
4.
Possono essere nominati Soci onorari le persone fisiche, di
notoria ed indiscussa competenza, in possesso di uno dei requisiti di
cui al precedente comma 1, prescindendo dalla esistenza o meno di
attestati di qualificazione delle competenze.
5.
Possono aderire in qualità di Soci aggregati i rappresentanti di
Enti, Istituzioni, società, ditte ed in genere persone giuridiche, che
condividano le finalità associative.
6.
Si decade da Socio a seguito di:
a)
dimissioni volontarie;
b)
provvedimento di
espulsione deciso dal Collegio dei Probiviri;
c)
provvedimenti di
interdizione, inabilitazione, fallimento o bancarotta o, comunque, per
la perdita, per qualsiasi causa, della piena capacità di agire o dei
requisiti di ammissione di cui al comma 1;
d)
morosità oltre i sei mesi nel pagamento delle quote contributive
annuali. |
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Articolo
6
Adesione |
1.
Le modalità di ammissione dei Soci sono stabilite dal Consiglio
Direttivo, con le specifiche prescrizioni del Regolamento di cui
all’articolo 20.
2.
Su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 20 (venti) Soci,
l'Assemblea dei Soci nomina o revoca i Soci onorari. Con le medesime
modalità, l’Assemblea dei Soci nomina o revoca il Presidente onorario
ed uno o più Presidenti emeriti. |
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Articolo
7
Obblighi
e diritti dei Soci |
1.
L’adesione all'A.I.PRO.S. implica l'accettazione e l'osservanza
delle norme statutarie e dei Regolamenti vigenti ed in particolare delle
prescrizioni etiche e delle norme comportamentali.
2.
I Soci sono tenuti al pagamento delle quote annuali di
contribuzione, fissate dal Consiglio Direttivo, anche in misura
differenziata per categoria di socio.
3.
Hanno pari diritto di voto nell'Assemblea tutti i Soci,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza. |
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Articolo
8
Organi
dell'Associazione |
1.
Sono Organi dell'Associazione:
a)
l'Assemblea dei Soci,
b)
il Consiglio Direttivo,
c)
il Comitato Esecutivo,
d)
il Presidente,
e)
il Segretario Generale,
f)
il Collegio dei Probiviri,
g)
il Collegio dei Revisori.
2.
Le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso
delle spese sostenute per l'espletamento di specifici mandati
conferiti. L'Assemblea dei Soci può tuttavia prevedere un compenso per
uno o più membri degli Organi dell'Associazione. L'entità del compenso
è fissata dal Consiglio Direttivo.
3.
Il Regolamento dell'Associazione precisa le modalità ed i
termini di presentazione delle candidature alle cariche sociali, nonché
il numero delle preferenze esprimibili. |
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Articolo
9
Assemblea
dei Soci |
1.
L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima
convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci aventi diritto a
voto, in regola con le quote contributive annuali. In seconda
convocazione, che può essere prevista nello stesso giorno ma ad almeno
due ore di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita
con la presenza di trenta Soci aventi diritto a voto.
2.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato ai
Soci con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per
l'adunanza e deve contenere, oltre all'indicazione dell'orario e del
luogo di riunione, anche l'ordine del giorno.
3.
Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro
Socio, mediante delega scritta. Ciascun Socio non può avere che il
proprio voto e quello di altri tre Soci deleganti.
4.
L'Assemblea ordinaria è convocata entro il primo semestre di
ogni anno.
5.
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente quando ne
ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti
in carica del Consiglio Direttivo o di almeno 25 Soci.
6.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in
caso di assenza o impedimento, da chi lo sostituisce.
7.
Il Segretario dell'Assemblea è nominato, tra i Soci presenti, da
chi presiede la riunione.
8.
L'Assemblea dei Soci:
a)
decide le linee programmatiche dell'Associazione;
b)
apporta le modifiche al presente Statuto;
c)
elegge il Presidente, il Segretario Generale e gli altri
componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero;
d)
nomina il Presidente onorario, uno o più Presidenti emeriti ed i
Soci onorari;
e)
elegge il Collegio dei Probiviri, fissandone il numero, ed il
Collegio dei Revisori;
f)
approva il consuntivo annuale;
g)
decide sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio Direttivo
o da almeno venti Soci;
h)
delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
9.
Nell'Assemblea straordinaria può essere previsto il voto per
corrispondenza. In tali casi, per il conteggio delle presenze si tiene
conto delle manifestazioni di voto pervenute all'atto dell'apertura
della seduta. Modalità, termini e cautele per il ricorso alla votazione
per corrispondenza debbono essere previsti nello specifico Regolamento.
Non può essere prevista votazione per corrispondenza per quanto
indicato alle lettere c), d), e), f) ed h) del precedente comma 8. |
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Articolo
10
Deliberazioni
dell'Assemblea |
1.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza
assoluta dei votanti, non comprendendo perciò nel computo gli astenuti,
salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto. In caso di
parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
2.
Le votazioni sono a scrutinio segreto per l'elezione degli Organi
associativi, nonché su richiesta di almeno un terzo dei partecipanti
all'Assemblea, di persona o per delega, per qualsiasi altro motivo. In
caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta che abbia ottenuto il
voto favorevole di metà dei votanti si intende respinta, fatte salve le
specifiche previsioni per l'elezione degli Organi associativi.
3.
Solo in presenza di un unico candidato, può farsi luogo alla
elezione per acclamazione e, quindi, all'unanimità dei votanti. |
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Articolo
11
Composizione
del Consiglio Direttivo |
1.
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da un minimo
di sei ad un massimo di dieci componenti e dal Segretario Generale,
tutti eletti dall'Assemblea.
2.
Per la composizione del Consiglio Direttivo:
a)
il Presidente deve appartenere alla categoria dei Soci onorari o
qualificati;
b)
il Segretario Generale deve appartenere alla categoria dei Soci
onorari, qualificati o ordinari;
c)
almeno la metà dei restanti componenti deve appartenere,
all’atto della elezione, alle categorie dei Soci onorari o
qualificati;
d)
del Consiglio Direttivo può far parte al massimo un Socio
aggregato.
3.
Tutti gli eletti durano in carica tre anni e possono essere
confermati al massimo per i successivi due mandati. Per una ulteriore
elezione deve intercorrere almeno un periodo di tre anni, salvo diversa
decisione dell’Assemblea.
4.
Tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo
designa uno o più Vice Presidenti, almeno uno dei quali tra i Soci
qualificati. In presenza di più Vice Presidenti ad uno dei designati lo
stesso Consiglio Direttivo attribuisce la qualifica di Vicario.
5.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, per
l'elezione del Presidente e del Segretario Generale è necessario che il
relativo candidato riporti il voto favorevole di due terzi dei votanti,
escludendosi dal computo gli astenuti. Non raggiungendosi la maggioranza
di due terzi nelle prime due votazioni, nelle votazioni successive è
sufficiente la maggioranza assoluta dei votanti, non considerando gli
astenuti.
6.
Per l'elezione degli altri componenti il Consiglio Direttivo non
occorre una specifica maggioranza prestabilita, risultando eletti coloro
che nella relativa votazione, ed avuto riguardo alla categoria di
appartenenza, abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
7.
Decadono dalla carica i Consiglieri che, per qualsiasi motivo,
perdano la condizione di Socio, nonché coloro che, senza giustificato
motivo, non intervengano a tre successive riunioni del Consiglio.
8.
Il componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto, o che
abbia rassegnato dimissioni dall'incarico, non può essere rieletto nel
triennio successivo alla decadenza o alle dimissioni.
9.
I componenti del Consiglio Direttivo il cui mandato temporale sia
scaduto restano in carica sino alla elezione dei loro successori.
10.
In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per qualsiasi
motivo di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo, con riferimento
alla tipologia del Consigliere cessato, coopta nella carica il primo dei
non eletti della stessa tipologia che, interpellati nell'ordine, accetti
l'incarico.
11.
Non si procede ad alcuna sostituzione o integrazione nel caso di
variazione della qualità di uno o più i componenti da Socio ordinario
a Socio qualificato o viceversa. I componenti cooptati o sostituti
restano in carica sino al compimento del mandato del predecessore. |
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Articolo
12
Attribuzioni
del Consiglio Direttivo |
1.
Il Consiglio Direttivo è l'organo investito di tutti i poteri
per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto
espressamente riservato all'Assemblea per legge o dal presente Statuto.
2.
In particolare, sono di competenza del Consiglio Direttivo le
decisioni relative a:
a)
definizione delle strategie necessarie per la concretizzazione
delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea, verificandone
periodicamente l’attuazione e la rispondenza;
b)
nomina di uno o più Vice Presidenti, scelti tra i componenti del
Consiglio Direttivo, nei termini di cui all'articolo 11, comma 4, e la
nomina del componente designato alla sostituzione del Presidente, ai
sensi del quarto comma dell’art. 15. Tali nomine possono essere
modificate dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento;
c)
nomina, ove occorra, del Vice Segretario Generale, individuato
anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
d)
ammissione dei Soci;
e)
approvazione e modifica dei Regolamenti dell'Associazione;
f)
costituzione e cessazione di Sezioni territoriali e capitoli
professionali;
g)
approvazione e modifica dei Regolamenti degli Organi periferici;
h)
partecipazione ad altre Associazioni, Enti, Istituzioni,
Istituti, Comitati ed organismi in genere, nonché a sistemi di
certificazione;
i)
approvazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea,
nonché approvazione del bilancio preventivo;
l)
partecipazione in società di capitali. |
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Articolo
13
Funzionamento
del Consiglio Direttivo |
1.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, ogni quadrimestre
ed almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo
ritenga necessario o gliene facciano richiesta almeno quattro componenti
dello stesso Consiglio Direttivo o il Collegio dei Probiviri o il
Collegio dei Revisori. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono
partecipare, con parere consultivo, il Presidente onorario ed i
Presidenti emeriti, se nominati dall’Assemblea, il Decano o altro
componente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Collegio dei
Revisori, nonché altri Soci invitati dal Presidente
dell’Associazione.
2.
Gli avvisi di convocazione, contenenti per estratto gli argomenti
da trattare, debbono essere inviati per corrispondenza ordinaria o per
posta elettronica almeno otto giorni prima della riunione; in caso di
urgenza, la convocazione può essere effettuata mediante comunicazione
telegrafica, telefax o telefonica.
3.
Le riunioni sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei
componenti in carica. Le riunioni sono comunque valide, pur in assenza
di convocazione, se sono presenti tutti i componenti in carica. Le
riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
dell’Associazione, o da chi può sostituirlo; il Segretario Generale
svolge le funzioni di Segretario del Consiglio.
4.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti
e, in particolare, quelle relative alle lettere a), b), c), d), e) e l)
dell'articolo 12, comma 2, con il voto favorevole della metà più uno
di tutti i componenti in carica. In caso di parità prevale il voto di
chi presiede la riunione. L'esecutività delle deliberazioni relative
alle lettere e) e g) dell'articolo 12, comma 2, è subordinata al parere
favorevole del Collegio dei Probiviri.
5.
I verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo sono firmati da
chi presiede la riunione e dal Segretario. |
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Articolo
14
Comitato
Esecutivo |
1. Il Comitato Esecutivo è
composto dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero dai Vice
Presidenti, e dal Segretario Generale, e si riunisce ogni volta che il
Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due
componenti.
2.
Le decisioni del Comitato Esecutivo, assunte a maggioranza
assoluta degli aventi diritto, sono riportate a verbale e portate a
conoscenza del Consiglio Direttivo.
3.
Al Comitato Esecutivo competono le decisioni relative a:
a)
attuazione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea,
tenuto conto di indirizzi strategici forniti dal Consiglio Direttivo;
b)
costituzione di commissioni finalizzate o gruppi di lavoro,
determinandone la composizione, la durata, gli obiettivi ed i compiti;
c)
determinazione dei crediti formativi ai fini della formazione
professionale continua per eventi organizzati dall’Associazione ed
accreditamento per eventi promossi da terzi.
d)
designazione dei rappresentanti dell'Associazione in seno ad
altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Istituti e Comitati per i quali
il Consiglio Direttivo abbia deciso la partecipazione;
e)
partecipazione dell'Associazione a manifestazioni od iniziative
da altri promosse, con esclusione di quanto indicato alle lettere h) ed
l) dell'articolo 12 secondo comma, e designazione dei relativi
incaricati a rappresentare l'Associazione.
4.
In caso di motivata urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere
decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, relativamente alla
cessazione di Sezioni territoriali e Capitoli professionali, alle
modifiche al Regolamento degli Organi periferici ed alla partecipazione
in altre Associazioni, Enti, Istituzioni, Istituti e Comitati. Le
decisioni così assunte devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo
nella prima riunione utile. |
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Articolo
15
Presidente |
1.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso
terzi ed in giudizio e può promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed
amministrative in ogni sede e grado, nominando avvocati o procuratori
alle liti. Il Presidente può aprire rapporti di conto corrente con
banche o amministrazione postale ed effettuare ogni relativa operazione,
con facoltà di conferire deleghe ad operare.
2.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, le riunioni del
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; sovrintende e coordina
l'attività di commissioni finalizzate e di gruppi di lavoro. Può
delegare, volta per volta, uno dei Vice Presidenti o altro componente
del Consiglio Direttivo per tali funzioni.
3.
Il Presidente, con il parere favorevole di altri due componenti
del Comitato Esecutivo, può assumere decisioni di competenza del
Comitato Esecutivo medesimo, ove tale organo sia impossibilitato a
riunirsi. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione
al Comitato Esecutivo in occasione della sua prima riunione.
4.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le
funzioni il Vice Presidente; in presenza di più Vice Presidente, quello
avente la qualifica di Vicario. In caso di assenza o impedimento anche
di questi, sostituisce il Presidente un altro Vice Presidente. Nel caso
di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ovvero
dei Vice Presidente, le medesime funzioni restano attribuite ad un
componente del Consiglio Direttivo designato ai sensi dell’articolo
12, comma 2, lettera b). Di fronte ai Soci, ed ai terzi, la firma di chi
sostituisce il Presidente costituisce prova della di lui assenza o
impedimento.
5.
In caso di dimissioni dalla carica o di cessazione da Socio per
qualsiasi causa del Presidente, sino al termine del triennio di nomina
assume la carica il Vice Presidente, ovvero il Vice Presidente Vicario,
se designato. Il Consiglio Direttivo provvede quindi alla integrazione
del Consiglio Direttivo nei termini previsti dall’articolo 11, comma
10. |
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Articolo
16
Segretario
Generale |
1.
Il Segretario Generale è eletto tra i Soci dall'Assemblea e fa
parte del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
2.
Il Segretario Generale è titolare di tutte le funzioni
organizzative ed amministrative dell'Associazione. Predispone proposte
per il Consiglio Direttivo e per il Comitato Esecutivo nonché bilanci e
situazioni da sottoporre all'esame ed all'approvazione dei competenti
Organi statutari. Svolge le funzioni di Segretario per le riunioni del
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
3.
Il Segretario Generale provvede all'esecuzione delle
deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato
Esecutivo, nonché di quelle che discendono da pronunciamenti o
provvedimenti del Collegio dei Probiviri.
4.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Segretario Generale può
essere coadiuvato da un Vice Segretario Generale, purché nominato dal
Consiglio Direttivo.
5.
In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo del
Segretario Generale assume la carica, sino al termine del triennio di
nomina, il Vice Segretario Generale se nominato dal Consiglio Direttivo
o un altro Socio designato dallo stesso Consiglio Direttivo. |
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Articolo
17
Collegio
dei Probiviri |
1.
Il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di vigilanza
sull'attività degli altri Organi elettivi, nonché sull'osservanza da
parte degli stessi e di ogni Socio del disposto statutario, dei
Regolamenti e delle volontà dell'Assemblea.
2.
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre o cinque Soci,
eletti dall'Assemblea, che restano in carica per cinque anni e possono
essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi, salvo diversa
decisione dell’Assemblea. Per l'elezione dei Probiviri non occorre
alcuna specifica maggioranza prestabilita, risultando eletti coloro che
nella specifica votazione abbiano riportato il maggior numero di
preferenze. È qualificato Decano del Collegio il Socio che ne faccia
parte da più tempo ed ininterrottamente; in caso di elezione
contemporanea, il Socio più anziano di età.
3.
I Soci eletti nel Collegio dei Probiviri non possono ricoprire
contestualmente altre cariche in seno all'Associazione.
4.
Il Proboviro che senza giustificato motivo non partecipi a tre
consecutive riunioni del Collegio o che perda per qualsiasi motivo la
qualità di Socio, decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.
5.
Il Proboviro dichiarato decaduto o che abbia rassegnato le
dimissioni dall'incarico non può essere rieletto nel quinquennio
successivo.
6.
Per il reintegro del Collegio in caso di dimissioni, decadenza o
cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, con riferimento
alle preferenze conseguite nella specifica votazione di elezione, viene
cooptato nella carica il primo dei non eletti che, interpellati
nell'ordine, accetti l'incarico. Ove nessuno degli interpellati
accettasse l'incarico, il Consiglio Direttivo designa il sostituto. I
componenti cooptati o sostituti restano in carica sino al compimento del
mandato del predecessore.
7.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ad iniziativa del Decano o
di due suoi componenti; per gli avvisi di convocazione e la firma dei
verbali di ciascuna riunione si applicano le corrispondenti norme di cui
all'art. 13.
8.
Il Collegio dei Probiviri instaura procedimenti volti alla
definizione di controversie o all'appuramento di azioni e comportamenti
sottopostigli o dei quali sia venuto a conoscenza, con modalità e
termini indicati nei Regolamenti dell’Associazione. Al Collegio dei
Probiviri compete anche l'onere di pronunciarsi sulla formazione e
modifica dei Regolamenti dell'Associazione, sull'approvazione dei
Regolamenti degli Organi periferici, nonché, su richiesta di altri
Organi sociali, sull'interpretazione di norme statutarie e regolamentari
in genere.
9.
Nei confronti dei Soci, il Collegio dei Probiviri, in relazione
alla manchevolezza rilevata o alla gravità della stessa, può emettere
provvedimenti di:
a)
richiamo verbale o scritto;
b)
sospensione cautelare dall'attività associativa, per un periodo
non superiore a tre mesi, in attesa di successive determinazioni;
c)
espulsione.
10.
I provvedimenti del Collegio dei Probiviri debbono anche contenere
termini e modalità di attuazione ed eventuale divulgazione all'interno
o all'esterno dell'Associazione delle decisioni assunte.
11.
Contro i provvedimenti del Collegio dei Probiviri il Socio interessato
può proporre ricorso al collegio arbitrale di cui all'articolo 21, nel
termine di quindici giorni. Tale ricorso può essere proposto solo da
una diretta parte in causa, con comunicazione recante data certa
indirizzata al Presidente dell’Associazione.
12.
Il Regolamento di cui all’articolo 20 deve anche prevedere le
procedure operative di attivazione e di svolgimento dei procedimenti del
Collegio dei Probiviri. |
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Articolo
18
Collegio
dei Revisori |
1.
I Revisori svolgono attività di controllo sulla gestione
amministrativa e finanziaria dell'Associazione e possono prendere
visione in qualsiasi momento della documentazione e delle scritture
contabili.
2.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre Soci eletti
dall'Assemblea, che restano in carica per cinque anni e possono essere
rieletti, i quali tra di loro scelgono il Presidente. Per l'elezione dei
Revisori non occorre alcuna specifica maggioranza prestabilita,
risultando eletti coloro che nella specifica votazione riportano il
maggior numero di preferenze.
3.
I Soci eletti nel Collegio dei Revisori non possono ricoprire
contestualmente altre cariche in seno all'Associazione.
4.
Il Revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre
consecutive riunioni del Collegio o che perda, per qualsiasi motivo, la
qualità di Socio, decade dall'ufficio e se ne provoca la sostituzione.
5.
Il Revisore dichiarato decaduto o che abbia rassegnato le
dimissioni dall'incarico non può essere rieletto nel quinquennio
successivo.
6.
Per il reintegro del Collegio in caso di dimissioni, decadenza o
cessazione per qualsiasi motivo di uno dei componenti, con riferimento
alle preferenze conseguite nella specifica votazione di elezione, viene
cooptato nella carica il primo dei non eletti che, interpellati
nell'ordine, accetti l'incarico. Ove nessuno degli interpellati
accettasse l'incarico, o in mancanza di nominativi da interpellare, il
Consiglio Direttivo designa il sostituto. I componenti cooptati o
sostituti restano in carica sino al compimento del mandato del
predecessore.
7.
Il Collegio dei Revisori, all'atto del suo insediamento o
successivamente, può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare
anche singolarmente nell’attività di controllo, fatta eccezione per
l'attività connessa alla revisione ed alla relazione sul rendiconto
annuale.
8.
Il Collegio dei Revisori riferisce al Presidente
dell'Associazione, al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea, attraverso
relazioni che debbono accompagnare i bilanci di esercizio, o ogni
qualvolta venga richiesto o ritenuto necessario. |
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Articolo
19
Organi
periferici |
1.
Il Consiglio Direttivo può istituire Sezioni territoriali
(provinciali, regionali, interregionali) quando ne facciano richiesta
almeno sette Soci direttamente interessati. La costituzione delle
Sezioni è subordinata all'esecutività delle relativa delibera di
approvazione del relativo Regolamento.
2.
Nei termini e con le modalità indicate al primo comma, possono
essere costituiti Capitoli professionali.
3.
Per ogni Sezione e per ogni Capitolo deve essere prevista la
figura del Fiduciario ed un organismo collegiale composto da non meno di
due e non più di quattro componenti.
4.
La cessazione delle Sezioni territoriali e dei Capitoli
professionali è deliberata dal Consiglio Direttivo, allorché ne
facciano richiesta almeno i 4/5 dei Soci agli stessi aderenti.
5.
Lo scioglimento delle Sezioni e dei Capitoli può anche essere
deliberata dal Consiglio Direttivo quando il numero dei Soci ad essi
facenti capo risulti non superiore a sette, per un periodo continuativo
non inferiore a sei mesi. |
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Articolo
20
Regolamenti |
1.
Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione ed alla modifica
dei Regolamenti dell'Associazione, relativi a:
a)
codice deontologico, etico e comportamentale per i Soci;
b)
procedure di ammissione dei Soci;
c)
modalità per il rilascio ed il mantenimento di attestati di
qualificazione delle competenze e classificazione dei Soci qualificati;
d)
istituzione, aggiornamento e divulgazione dell’Albo dei Soci e
dell'Elenco dei Soci qualificati;
e)
presentazione di candidature per le cariche associative;
f)
indicazioni di preferenze nelle elezioni per le cariche
associative;
g)
ricorso alle votazioni per corrispondenza;
h)
dichiarazione di decadenza dei Soci e dagli Organi elettivi;
i)
procedimenti del Collegio dei Probiviri;
l)
rapporti tra Organi elettivi centrali ed Organi periferici
m)
schema-tipo per i Regolamenti degli Organi periferici;
n)
quanto altro ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo. |
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Articolo
21
Clausola
arbitrale |
1.
Per la soluzione di eventuali controversie non composte dal
Collegio dei Probiviri si fa ricorso ad arbitrato irrituale, ad opera di
un collegio di arbitri scelti uno da ciascuna parte ed il terzo di
comune accordo tra i due arbitri di parte. In caso di disaccordo, la
nomina del terzo arbitro viene richiesta al Presidente del Tribunale di
Roma. Gli arbitri non possono essere scelti tra i componenti del
Collegio dei Probiviri.
2.
Il lodo arbitrale è inappellabile. |
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Articolo
22
Esercizio
sociale |
1.
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. |
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Articolo
23
Scioglimento
dell'Associazione |
1.
Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per effetto o a
seguito di disposizioni di legge, è deliberato dell'Assemblea con voto
favorevole della maggioranza assoluta di tutti i Soci aventi diritto a
voto.
2.
L'Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi
a tal fine gli astenuti, decide circa la destinazione degli eventuali
mezzi finanziari esistenti all'atto dello scioglimento, designando
altresì la persona incaricata di dare pratica attuazione al
provvedimento. |
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Articolo
24
Rinvio
al codice civile |
1.
Per quanto non previsto dallo Statuto o dai Regolamenti
dell'Associazione, si rinvia alle norme cogenti in materia. |
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