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0. 0.00.0 |
PREMESSA Articolo 20 dello Statuto 1.
Il Consiglio Direttivo provvede alla formazione ed alla modifica dei
Regolamenti dell'Associazione, relativi a: a)
codice deontologico, etico e comportamentale per i Soci; b)
procedure di ammissione dei Soci; c)
modalità per il rilascio ed il mantenimento di attestati di
qualificazione delle competenze e classificazione dei Soci qualificati; d)
istituzione, aggiornamento e divulgazione dell’Albo dei Soci e
dell'Elenco dei Soci qualificati; e)
presentazione di candidature per le cariche associative; f)
indicazioni di preferenze nelle elezioni per le cariche associative; g)
ricorso alle votazioni per corrispondenza; h)
dichiarazione di decadenza dei Soci e dagli Organi elettivi; i)
procedimenti del Collegio dei Probiviri; l)
rapporti tra Organi elettivi centrali ed Organi periferici m)
schema-tipo per i Regolamenti degli Organi periferici; n)
quanto altro ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo. |
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1. |
CODICE DEONTOLOGICO, ETICO E COMPORTAMENTALE PER I SOCI1.1 Premessa
1.1.1
In coerenza con il presente Codice deontologico, etico e comportamentale,
ogni Socio A.I.PRO.S., con la sottoscrizione autografa del Codice, si impegna
formalmente ad uniformarsi ed a mettere in pratica tutti i precetti in esso
contenuti. 1.1.2
L’appartenenza all’A.I.PRO.S., ed in particolare l'inserimento
nell'Elenco dei professionisti in possesso di “qualificazione delle
competenze” in uno o più ambiti di specializzazione previsti dallo specifico
Regolamento, è garanzia sia per i Soci che per l’utenza e la committenza
della corretta instaurazione e del proficuo svolgimento di un rapporto
professionale e di lavoro. 1.1.3
Il presente Codice deontologico, etico e comportamentale sarà
periodicamente rivisto ed aggiornato, qualora fosse necessario adeguarsi a nuove
normative a livello nazionale ed europeo, sia su base legislativa che
volontaria. 1.1.4
Il rispetto del presente Codice è vincolante per mantenere la qualifica
di Socio in seno all'A.I.PRO.S. 1.2 Principi
generali
1.2.1
Il Socio A.I.PRO.S. deve improntare la propria vita professionale,
lavorativa e sociale a criteri di lealtà ed onestà, mantenendo una rigorosa
condotta morale, a tutela della dignità e del prestigio propri e
dell’Associazione. 1.2.2
Il Socio A.I.PRO.S. si impegna ad agire sempre in coerenza con la mission associativa, che è volta alla formazione permanente dei
professionisti della sicurezza e dell’opinione pubblica, nella piena
osservanza delle leggi dello Stato e secondo i principi della correttezza ed
onestà e del rispetto della persona e della dignità umana. 1.2.3 Il
Socio A.I.PRO.S. partecipa secondo le sue capacità all’armonioso sviluppo
della Società in cui vive. 1.2.4 Il
Socio A.I.PRO.S. è personalmente responsabile della propria opera nei riguardi
della committenza e nei riguardi della collettività, per le prestazioni rese
sia in maniera saltuaria che continuativa. 1.2.5 Il
Socio A.I.PRO.S. che, anche se cittadino di altro Stato, eserciti la propria
attività professionale in Italia, si impegna a rispettare e far rispettare il
presente Codice deontologico, etico e comportamentale, finalizzato alla tutela
della dignità e del decoro del “professionista della sicurezza”. 1.2.6
Il Socio A.I.PRO.S. si impegna a partecipare, quanto più possibile
attivamente ed intensamente, alla vita associativa, fornendo il massimo
contributo per il migliore raggiungimento delle finalità statutarie, nonché ad
osservare scrupolosamente quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e
dagli Organi statutari. 1.3
Svolgimento dell’attività
1.3.1
Il Socio A.I.PRO.S. è tenuto ad espletare qualsiasi attività e
prestazione professionale secondo scienza, coscienza e diligenza. 1.3.2
Il Socio A.I.PRO.S. si impegna a perseguire, con costanza e perseveranza,
un’adeguata preparazione tecnico-culturale, curando la propria formazione
tecnica e professionale, sia specifica che multidisciplinare, sempre tendendo al
mantenimento di uno standard di eccellenza professionale. 1.3.3 Nell’esercizio
della propria attività lavorativa, il Socio A.I.PRO.S. dovrà impiegare ogni
risorsa umana, tecnica e professionale in suo possesso, ovvero,
all’occorrenza, servendosi dell’ausilio dei Soci, per il raggiungimento
della migliore possibile soluzione. 1.3.4
Le attività e le prestazioni professionali del Socio A.I.PRO.S. saranno
svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e della
salvaguardia della salute fisica dell’Uomo, del rispetto dell’ambiente,
dell’equilibrio ecologico e della conservazione dei beni culturali, artistici,
storici e del paesaggio, altresì mirando alla massima valorizzazione delle
risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche. 1.3.5 Il
Socio A.I.PRO.S. non accetterà incarichi professionali, sociali o associativi,
né aderirà ad Organismi e Sodalizi che contrastino con le leggi nazionali ed
europee, con l’etica professionale e con il superiore interesse dell’Italia,
della Comunità internazionale e della pacifica convivenza tra gli Uomini o con
lo Statuto dell’A.I.PRO.S. 1.3.6 Il
Socio A.I.PRO.S. impronta l’assolvimento degli incarichi professionali ai
principi di una leale concorrenza; è scrupolosamente fedele al mandato ricevuto
ed ai criteri professionali associativi, sia nell’adempimento di eventuali
incarichi dell’Associazione che dei propri doveri lavorativi; evita, in ogni
caso e circostanza, che il proprio comportamento ed i propri fini economici
possano essere in contrasto con il prestigio e l’interesse generale
dell’Associazione e degli altri Associati o arrecare loro un danno in
qualsiasi modo. 1.3.7
Il Socio A.I.PRO.S. è tenuto a fregiarsi soltanto dei titoli accademici
e di studio e delle qualifiche professionali cui ha ufficialmente diritto. 1.3.8 Il
Socio A.I.PRO.S. può utilizzare il logo dell’Associazione nel rispetto delle
norme e della legge e solamente nella piena validità della sua qualifica
associativa, per i fini della promozione dell’appartenenza e per tutti gli usi
consentiti nell’ambito della correttezza e della collaborazione solidale ed
associativa. A tal fine si atterrà alle disposizioni emanate dall'Associazione. 1.4 Rapporti
con l’utenza e
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2. |
AMMISSIONE DEI SOCI 2.1
Le domande di adesione all'A.I.PRO.S. debbono pervenire, redatte
conformemente agli schemi approvati dal Consiglio Direttivo, con il corredo
della certificazione richiesta, della documentazione ritenuta opportuna dai
singoli candidati e con l'indicazione dei Soci presentatori. 2.2
All'atto della presentazione della domanda di adesione, deve essere
corrisposto l’importo annualmente fissato dal Consiglio Direttivo quale
rimborso spese che non sarà comunque restituito in caso di non perfezionamento
dell'adesione. 2.3
All'atto di presentazione della domanda di adesione, deve essere anche
corrisposto l'importo della quota associativa per l'anno in corso, ridotto del
50% per le domande presentate nel periodo 1° aprile-31 ottobre; tale importo
viene restituito in caso di mancata accettazione della domanda. 2.4
Il Segretario Generale provvede, anche interessando i Soci indicati quali
presentatori ed in primo luogo i Soci referenti locali eventualmente designati,
a raccogliere notizie e dati volti a confermare, modificare o integrare gli
elementi forniti dal candidato. 2.5
L’aspirante socio può anche richiedere contestualmente di essere
iscritto nella categoria di socio qualificato. In tal caso la domanda di
adesione deve essere integrata con la documentazione prevista per il rilascio
dell’attestato di qualificazione 2.6
In base a quanto emerso dall'istruttoria, il Consiglio Direttivo delibera
sull'ammissione del Socio. 2.7
Dopo la presentazione della domanda e sino alla delibera del Consiglio
Direttivo sull'accoglimento o meno della domanda stessa, il candidato può
partecipare alle attività dell'Associazione ed assistere, senza diritto di
voto, ad eventuali Assemblee. 2.8
Requisito fondamentale per essere considerato Socio è la sottoscrizione
autografa da parte dell’aspirante del codice deontologico e comportamentale
per i soci. Quindi, al Socio vengono rilasciati la dichiarazione di appartenenza
all'Associazione, il tesserino personale e, eventualmente, l'attestazione
relativa alle qualificazioni professionali riconosciute. |
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3. |
CONSEGUIMENTO E MANTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE3.1
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|
A - Formazione di base - per tutti gli ambiti professionali |
punti |
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A.1 Diploma di scuola media inferiore |
1 |
|
A.2 Diploma di scuola media superiore |
3 |
|
A.3 Diploma universitario (laurea breve) |
5 |
|
A.4 Diploma di laurea (laurea magistrale) |
7 |
|
A.5 Iscrizione in Ordini/Collegi/Albi professionali, previsti da disposizioni di legge (esame di Stato) |
0,5 |
|
A.6 Abilitazione e/o iscrizione in Albi/Elenchi previsti da norme legislative in materia di sicurezza (ad esempio: L.818/84 e D.M. 25.03.85; DLgs.494/96, art.10,comma 2) |
1,5 |
|
B - Esperienza lavorativa maturata - con riferimento allo specifico ambito professionale |
punti |
|
B.1 Quattro anni di attività nello specifico ambito professionale, con diploma di scuola media inferiore |
1 |
|
B.2 Quattro anni di attività nello specifico ambito professionale, con diploma di scuola media superiore |
3 |
|
B.3 Quattro anni di attività nello specifico ambito professionale, con diploma universitario |
4 |
|
B.4 Quattro anni di attività nello specifico ambito professionale, con diploma di laurea |
5 |
|
B.5 Per ogni ulteriore anno di attività, oltre i primi quattro, svolta in qualsiasi ambito professionale |
0,25 |
3.6.2 Crediti formativi
|
C - Formazione specifica - con riferimento allo specifico ambito o profilo professionale |
punti |
|
C.1 Partecipazione a Master o corsi di specializzazione con durata minima di 120 ore (min - max per ciascun master o corso) |
2-4 |
|
C.2 Partecipazione a Corsi di formazione e/o aggiornamento specifici con durata minima di 40 ore (min - max per ciascun evento) |
1-2 |
|
C.3 Partecipazione a Seminari di approfondimento (min - max per ciascun evento) |
0,5-1,5 |
|
C.4 Partecipazione a Convegni in materia di sicurezza (min - max per ciascun evento) |
0,5-1 |
|
D - Maggiorazioni - con riferimento allo specifico ambito o profilo professionale |
punti |
|
D.1 Pubblicazione di libri e/o studi su argomenti di sicurezza; conseguimento di brevetti e/o riconoscimento invenzioni (min - max per ciascuna ricorrenza) |
1-4 |
|
D.2 Giornata di docenza in master e/o corsi di formazione e seminari (giornata convenzionale di 7 ore - punteggio proporzionale per durata inferiore o per più giornate) |
2 |
|
D.3 Relazione svolta in convegni, in materia di sicurezza e/o coordinamento di sessioni/convegni (min - max per ogni relazione o coordinamento) |
1-2 |
|
D.4 Pubblicazione di articoli in materia di sicurezza su riviste specializzate (min - max per ogni articolo) |
0,5-1 |
|
D.5 Certificazione ISO 9000 o Vision 2000 dell’attività professionale o Registrazione IMQ Allarme per l’azienda di appartenenza |
1,5 |
|
E - Colloquio |
punti |
|
D.1 Chiarimenti e/o integrazioni risultanti dal colloquio con il Comitato di Qualificazione (min - max) |
3-6 |
3.6.3
Note alla tabella “punteggi”
1)
I punteggi relativi alla formazione di base da A.1 a A.4 non sono
cumulabili e, pertanto, il titolo di maggior punteggio comprende e
quelli di livello inferiore.
2)
I punteggi variabili (C.1 ¸ C4, D.1, D.3, D.4 e E.1) sono determinati dal Comitato di
Qualificazione, anche in misura intermedia rispetto al minimo/massimo
indicato, in base alla valutazione della documentazione richiesta o
prodotta o all’esito del colloquio.
3)
La formazione di base (A.1 ¸ A.6) ed il possesso di certificazioni (D.5) devono essere
comprovati da fotocopia dei titoli originali, in regime di validità
temporale.
4)
L’esperienza lavorativa (B.1 ¸ B.5) deve essere comprovata da dichiarazione del datore di lavoro o
del committente o da autocertificazione del richiedente.
5)
La partecipazione a master, corsi, seminari o convegni (C.1 ¸ C.4) deve essere documentata da specifici
attestati di partecipazione e/o da dichiarazione dell’Ente
organizzatore e/o da altra documentazione non emessa dal richiedente.
Master, corsi, seminari e convegni di formazione specifica (C.1 ¸ C.5) devono essere comunque attinenti al profilo per il quale viene
richiesto l’attestato di qualificazione. Per le iniziative promosse e
curate dall’Associazione non è richiesta alcuna certificazione ma la
sola indicazione, restando a carico della Segreteria i conseguenti
riscontri.
6)
La pubblicazione di libri, saggi o articoli (D.1 e D.4) deve
essere documentata dalla dichiarazione dell’editore o da una copia
della pubblicazione.
7)
Le docenze e le relazioni (D.2 e D.3) svolte in corsi, seminari o
convegni relative ad iniziative non promosse e curate
dall’Associazione devono essere documentate da specifica dichiarazione
dell’Ente organizzatore o da altra documentazione inoppugnabile (ad
esempio, copia di fattura o parcella emessa).
8)
Per l’originario rilascio dell’attestato di qualificazione
vengono considerate la “formazione specifica” e le
“maggiorazioni” relative all’ultimo quinquennio.
9)
A richiesta del Comitato di qualificazione deve essere esibito
l’originale della documentazione fornita in copia e/o ulteriori
documenti a supporto di eventuali autocertificazioni.
4.
4.1.1 Ai
fini del presente regolamento si individuano le seguenti definizioni:
a)
Socio qualificato:
l’iscritto all'A.I.PRO.S. in qualità di Socio onorario o ordinario
che, in base allo specifico Regolamento, consegua uno o più attestati
di qualificazione delle competenze;
b)
Formazione professionale
continua: l'insieme delle attività di accrescimento culturale
specifico e di approfondimento delle conoscenze e delle competenze
professionali;
c)
Anno formativo:
periodo di riferimento cha ha sempre la durata di dodici mesi, dal 1°
gennaio al 31 dicembre oppure dal 1° luglio al 30 giugno;
d)
Periodo di valutazione
della formazione: il periodo di riferimento di durata triennale
per la determinazione complessiva dell'attività di formazione
professionale continua;
e)
Credito formativo:
unità di misura della formazione continua;
f)
Ambito professionale: settore di attività e
profilo nel quale opera il Socio qualificato, identificabile
esclusivamente tra quelli previsti nel “Regolamento per il
conseguimento ed il mantenimento di attestato di qualificazione delle
competenze” del Socio A.I.PRO.S..
4.2.1 Il
Socio qualificato A.I.PRO.S. ha l'obbligo di aggiornare e mantenere la
propria preparazione professionale ed a tal fine, ha il dovere di
partecipare alle attività di formazione continua disciplinate dal
presente regolamento.
4.2.2 L'obbligo
di formazione continua decorre dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivo a quello di rilascio del primo attestato di qualificazione
delle competenze professionali, con facoltà dell'interessato di
chiedere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non
obbligatoria, con le modalità previste dal presente regolamento.
4.2.3 Ogni
Socio qualificato deve conseguire nel triennio almeno n. 50 (cinquanta)
crediti formativi, attribuiti con i criteri indicati nei successivi
articoli 3 e 4, di cui almeno n. 15 (quindici) crediti formativi debbono
essere conseguiti in ogni singolo anno formativo, fatti salvi i casi di
cui all’articolo 5 (esoneri).
4.2.4 Ogni
Socio qualificato sceglie liberamente gli eventi e le attività
formative da seguire, anche in relazione alla propria attività ed
ambito professionale.
4.2.5 Il
Socio qualificato che, in qualsiasi forma consentita, intenda fornire a
terzi indicazioni in ordine alla qualificazione delle competenze deve
aver conseguito, nell'anno formativo che precede l'informazione, non
meno di 15 crediti formativi nell'ambito professionale che intende
indicare.
4.3.1 Concorre
all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua la
partecipazione effettiva e opportunamente documentata agli eventi di
seguito indicati:
a) corsi
di aggiornamento e master, seminari, convegni, giornate di studio e
tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, in presenza
di specifico attestato di partecipazione o se sia possibile il controllo
della partecipazione;
b) commissioni
di studio, Gruppi di lavoro o commissioni, istituiti o partecipati
dall'Associazione;
c) altri
eventi specificamente individuati dal Comitato Esecutivo
dell'Associazione.
4.3.2 La
partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1
credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo
di n. 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo.
4.3.3 La
partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) è valida ai fini
dell'obbligo della formazione professionale continua, a condizione che
essi siano promossi od organizzati dall'Associazione o, se organizzati
da altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che
siano stati accreditati dal Comitato Esecutivo dell'Associazione.
4.3.4 L'accreditamento
- che può essere preventivo o successivo allo svolgimento dell’evento
- viene concesso dal Comitato Esecutivo dell'A.I.PRO.S. valutando la
tipologia e la qualità dell'evento, anche in relazione alla sua
rispondenza alle finalità associative e del presente regolamento.
4.3.5 L'A.I.PRO.S.
può stipulare con altre associazioni, organismi pubblici o privati
specifiche convenzioni o accordi, allo scopo di semplificare ed
accelerare o rendere automatica la procedura di accreditamento degli
eventi programmati e di quelli ulteriori.
4.4.1 Concorrono
alla determinazione dei crediti formativi anche le attività di seguito
indicate:
a) relazioni
o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art.
3;
b) pubblicazioni
su riviste specializzate, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri,
saggi, monografie o trattati su argomenti attinenti il settore di
attività specifico;
c) incarichi
di insegnamento in materie attinenti, perfezionati con istituti
universitari ed enti equiparati, Istituti o Enti di formazione.
4.5.1 Il
Comitato Esecutivo attribuisce i crediti formativi per le attività
sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e
dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 40
crediti per le attività di cui alla lettera a), e di n. 10 crediti per
le attività di cui alla lettera b), di n. 20 crediti per le attività
di cui alla lettera c).
4.5.2 Il
Comitato Esecutivo dell'A.I.PRO.S., su domanda dell'interessato, può
esonerare il Socio qualificato, anche parzialmente, dallo svolgimento
dell' attività formativa, determinandone contenuto e modalità,nei casi
di:
a) grave
malattia o infortunio od altri impedimenti personali o altre ipotesi
singolarmente valutate;
b) interruzione
per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o
trasferimento di questa all'estero.
L'esonero dovuto
ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata
dell'impedimento medesimo. All'esonero consegue la riduzione dei crediti
formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla
durata dell'esonero ed alle sue modalità, se parziale.
4.5.3 I1
Comitato Esecutivo può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in
tutto o in parte, il Socio qualificato che ne faccia richiesta e che
abbia almeno 15 anni di adesione all’Associazione, tenendo conto, con
decisione motivata, del settore di attività, della quantità e della
qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento
utile alla valutazione della domanda.
4.5.4 Il
Comitato Esecutivo può adottare specifiche norme di attuazione e
coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del
presente regolamento.
4.6.1 Ciascun
Socio qualificato deve fornire alla Segreteria dell'Associazione una
sintetica relazione che descriva il percorso formativo seguito nell'anno
precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, con le modalità e
nei termini periodicamente indicati dall'A.I.PRO.S.
4.6.2 Il
mancato adempimento dell'obbligo formativo nel triennio del periodo di
valutazione della formazione comporta la perdita della qualifica di
Socio qualificato.
4.6.3 L'infedele
certificazione del percorso formativo seguito nonché l'inosservanza di
quanto previsto all'art. 2, comma 5, costituiscono violazioni al codice
deontologico, etico e comportamentale per il Socio A.I.PRO.S.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2008 ed il
primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1°
gennaio 2009.
5.
ALBO DEI SOCI ED ELENCO DEI SOCI QUALIFICATI
5.1
È istituito, presso il Consiglio Direttivo, l'Albo Generale dei
Soci, costantemente aggiornato, curato dal Segretario Generale, nel
rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati
personali.
5.2
Per ogni Socio, l'Albo riporta i dati anagrafici e professionali,
in ordine ai quali ciascun Associato è tenuto a comunicare le
intervenute variazioni, nonché i seguenti elementi:
a) natura e
decorrenza dell'adesione,
b) estremi
del tesserino A.I.PRO.S.,
c) nominativi
dei Soci presentatori, ove previsti,
d) eventuali
qualifiche professionali e/o certificazioni conseguite,
e) Sezione
territoriale e/o Capitolo professionale di appartenenza,
f) cariche
ricoperte in seno all'Associazione.
5.3
Un estratto dell'Albo, riportante i dati
identificativi di tutti i Soci, viene periodicamente distribuito agli
Associati.
5.4
Dall'Albo dei Soci possono essere ricavati elenchi generali o
parziali (territoriali, professionali, ecc.), la cui divulgazione
all'esterno dell'Associazione è subordinata a decisione del Comitato
Esecutivo e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia
di tutela dei dati personali.
5.5
L’Elenco dei Soci qualificati viene periodicamente divulgato e
aggiornato, con indicazione dell’ambito e dei profili professionali,
oltre che della scadenza di validità delle attestazioni rilasciate e
divulgato nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5.6
Il Socio che, per qualsiasi motivo, intendesse non far figurare
il proprio nominativo negli elenchi eventualmente distribuiti
all'esterno dell'Associazione deve darne esplicita comunicazione
all'Associazione.
6.
CANDIDATURE PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
6.1
La candidatura a cariche associative, sottoscritta dal Socio
interessato, deve pervenire in busta chiusa, indirizzata al Presidente
del Collegio dei Probiviri, recante all’esterno l’indicazione della
carica cui la candidatura stessa si riferisce.
6.2
La candidatura deve pervenire o essere presentata prima
dell’inizio dell’Assemblea nella quale sono previste elezioni a
cariche associative.
6.3
Solo nel caso in cui, a cura del Collegio dei Probiviri, si
riscontrasse un numero di candidature insufficiente a coprire le
esigenze delle nomine da effettuare, nell’immediata fase di apertura
dei lavori assembleari possono essere accolte altre candidature da parte
di Soci presenti. è
considerato non sufficiente, per permettere una adeguata scelta da parte
dei Soci, la presenza di candidature inferiore al 130% dei posti da
coprire, con arrotondamento all'unità superiore.
6.4
Il candidato deve essere presente all'Assemblea che provvede alla
elezione della carica associativa cui si sia proposto. Solo in caso
eccezionale, e per giustificati motivi, la candidatura viene considerata
valida ove all'Assemblea non partecipi personalmente il candidato, purché
la candidatura stessa sia pervenuta almeno cinque giorni prima della
data effettiva di svolgimento dell’Assemblea.
6.5
è consentita la
presentazione di candidature per più cariche associative, ma all'atto
dell'eventuale prima elezione il candidato viene automaticamente escluso
dalle votazioni successive e per queste si procede nuovamente alla
verifica della presenza del numero di candidature sufficienti, nei
termini indicati al punto 6.3.
6.6
La verifica delle candidature ed il riconoscimento dei
giustificati motivi in caso di assenza all'Assemblea del candidato sono
demandati al Collegio dei Probiviri che, nell'Assemblea, svolge anche la
funzione di verifica dei poteri per i partecipanti e per le deleghe
pervenute. Ove all’Assemblea non fossero presenti tutti i componenti
il Collegio dei Probiviri le predette funzioni vengono esercitate dai
Probiviri presenti e da altri Soci designati dall’Assemblea stessa,
fino ad un minimo di tre persone.
7.
VOTAZIONI PER L'ELEZIONE A CARICHE ASSOCIATIVE
7.1
La scheda per la elezione del Presidente e del Segretario
Generale può prevedere la manifestazione di un'unica preferenza.
7.2
Per l’elezione degli altri componenti del Consiglio Direttivo,
fissatone dall’Assemblea il numero, sono consentite le seguenti
manifestazioni di preferenze:
a) sino a due
eligendi
una preferenza
b) per tre o
quattro eligendi
due preferenze
c) per cinque o
sei eligendi
tre preferenze
d) oltre sei
eligendi
quattro
preferenze.
7.3
Per la elezione degli altri Organi associativi, fissato
dall’Assemblea il numero dei componenti per quelli variabili, sono
consentite manifestazioni di preferenze negli stessi termini indicati al
punto 7.2.
7.4
Vengono considerate nulle le schede di votazione che riportino un
numero maggiore di preferenze in relazione alla votazione specifica ed
ai criteri indicati ai punti 7.2 e 7.3.
8.
8.1
Il ricorso alle votazioni per corrispondenza viene di volta in
volta stabilito dal Consiglio Direttivo, ai sensi e con le limitazioni
di cui all'articolo 9 comma 9 dello Statuto.
8.2
Per l'Assemblea straordinaria con votazione per corrispondenza,
il termine indicato nell'articolo 9, comma 2 dello Statuto è elevato a
30 giorni.
8.3
All'avviso di convocazione relativo all'Assemblea straordinaria
con votazione per corrispondenza debbono essere compiegate:
a) le note
illustrative e documentali sulle proposte all'ordine del giorno;
b) le
schede necessarie per la votazione, adeguatamente autenticate;
c) le
indicazioni necessarie per il corretto esercizio del voto.
8.4
Il Socio, nella votazione per corrispondenza, deve inserire le
schede di votazione in una busta con indicazione all'esterno
dell'Assemblea straordinaria di riferimento. Tale busta, chiusa a cura
del votante, deve essere poi inserita in altra da indirizzare al
recapito precisato nell'avviso di convocazione, recante all'esterno la
indicazione del Socio mittente.
8.5
Vengono ritenute valide, per il calcolo delle presenze e dei
votanti, le corrispondenze pervenute alla data e/o all’orario
specificatamente indicati nell’avviso di convocazione dell'Assemblea
cui si riferiscono.
8.6
Le buste contenenti le schede di votazione per corrispondenza
vengono aperte, a cura di chi presiede la riunione, dopo l'eventuale
votazione da parte dei presenti all'Assemblea e le schede di votazione
recanti segni tali da consentire l'individuazione del Socio votante non
possono essere ritenute valide in caso di votazione a scrutinio segreto,
decisa a priori o nel corso dell'Assemblea ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10, comma 2 dello Statuto.
9.
Il Consiglio Direttivo
opera secondo quanto stabilito agli artt. 12
e 13 dello Statuto.
9.1.1
Oggetto del presente Regolamento è quello di stabilire norme e
procedure di riferimento per il corretto funzionamento del Consiglio
Direttivo dell’A.I.PRO.S., in modo tale che i lavori si svolgano in
modo corretto e produttivo, nel rispetto dei tempi stabiliti ed ispirato
a principi di concretezza e managerialità.
9.2.1
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che,
sentiti, di norma, almeno il Segretario Generale e il Vice Presidente
Vicario, definisce l’ordine del giorno, in coerenza con le linee
strategiche e le attività programmatiche e progettuali approvate.
9.2.2
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato e riunito, di norma,
almeno ogni 90 giorni o, comunque, almeno 4 (quattro) volte all’anno.
9.3.1
Possono essere oggetto di deliberazione esclusivamente gli
argomenti inseriti all’ordine del giorno.
9.3.2
Ogni argomento dovrà essere presentato nella riunione da un
“relatore”, possibilmente con il corredo di una breve sintesi
cartacea.
9.3.3
I Consiglieri e tutti i Soci possono proporre la trattazione di
specifici argomenti e richiederne l’eventuale inserimento all’ordine
del giorno, inviando in tempo utile al Segretario Generale, prima della
convocazione del Consiglio, apposita richiesta scritta, via postale o
telematica, motivata e dettagliata.
9.3.4
Eventuali argomenti di particolare rilevanza non preventivamente
inseriti nell’ordine del giorno potranno eccezionalmente essere
sottoposti al Consiglio, ed a relativa deliberazione, solamente se
presentati prima dell’inizio della riunione ed accettati
all’unanimità dai Consiglieri.
9.4.1
In ogni riunione del Consiglio dovrà, di norma, essere inserito
all’ordine del giorno un apposito punto relativo a “Status delle
azioni, report sulle attività svolte e sul raggiungimento degli
obiettivi”, in specifico riferimento alle azioni deliberate e
programmate.
9.5.1
Nell’ultimo punto dell’ordine del giorno, di norma indicato
come “varie ed eventuali”, potranno essere riportate, da parte di
ciascun Consigliere, solamente brevi notizie e informazioni di carattere
generale e progettuale, anche se non preventivamente annunciate.
9.6.1
Il verbale di ogni riunione del Consiglio Direttivo effettuata
sarà inviato in bozza, a cura del Segretario Generale, a tutti i
Consiglieri; tale verbale si riterrà automaticamente approvato entro 15
giorni successivi all’invio, in assenza di osservazioni. A seguito di
eventuali modifiche, il verbale aggiornato verrà nuovamente inviato a
tutti i Consiglieri e ritenuto approvato dopo 5 giorni. Esclusivamente
nel caso di ulteriori osservazioni, il verbale potrà essere posto in
discussione e approvazione nella successiva riunione del Consiglio.
10.
DECADENZA DEI SOCI
10.1
Al verificarsi delle fattispecie previste dall'articolo 5, comma
6 lettere b), c) e d) dello Statuto, il Presidente dichiara la decadenza
dei Soci, dandone comunicazione all'interessato ed al Collegio dei
Probiviri.
10.2
Per i motivi di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 6
dello Statuto, la dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da
specifico e tempestivo avviso, da inoltrare al Socio interessato prima
che la situazione ivi prevista si verifichi.
10.3
Entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione,
l'interessato può proporre ricorso avverso la dichiarazione di
decadenza al Collegio dei Probiviri. Il provvedimento di decadenza
diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione della comunicazione o, in caso di ricorso, dalla data del
definitivo pronunciamento del Collegio dei Probiviri o del successivo
lodo arbitrale, se attivato ai sensi dell'articolo 16, comma 11 dello
Statuto.
11.
11.1 Al
verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 11 comma 7 dello
Statuto, il Presidente - o chi può sostituirlo - trasmette al Collegio
dei Probiviri ogni notizia e documentazione riferentesi alla specifica
fattispecie.
11.2 Il
Collegio dei Probiviri, effettuato l'esame di merito della
documentazione ed inteso necessariamente l'interessato, emette il
provvedimento di decadenza o di insussistenza della fattispecie, dandone
formale comunicazione all'interessato ed al Presidente. L’eventuale
rifiuto dell’interessato a fornire i chiarimenti richiesti, o la
mancata risposta, vengono considerati come tacita accettazione del
provvedimento di decadenza.
11.3 Il
provvedimento di decadenza diventa esecutivo decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o del
successivo lodo arbitrale, se attivato ai sensi dell'articolo 17, comma
11 dello Statuto.
11.4 Con
le modalità previste dallo Statuto, si provvede alla sostituzione del
membro dichiarato decaduto.
12.
DECADENZA DEI PROBIVIRI
12.1
Al verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 17 comma
4 dello Statuto, il Decano dei Collegio o uno dei Probiviri trasmette al
Segretario Generale ogni notizia e documentazione riferentesi alla
fattispecie.
12.2
Il Comitato Esecutivo, su proposta del Segretario Generale,
effettuato l'esame di merito della documentazione ed esaminate le
osservazioni dell'interessato, assume la relativa decisione, dandone
formale comunicazione all'interessato ed al Collegio dei Probiviri.
L’eventuale rifiuto dell’interessato a fornire i chiarimenti
richiesti, o la mancata risposta, vengono considerati come tacita
accettazione del provvedimento di decadenza.
12.3
Il provvedimento di decadenza diventa esecutivo decorso il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o
del successivo lodo arbitrale, se attivato.
12.4
Con le modalità previste dallo Statuto, si provvede alla
sostituzione del Proboviro dichiarato decaduto.
13.
DECADENZA DEI REVISORI
13.1
Al verificarsi delle circostanze previste dall'articolo 18 comma
4 dello Statuto, il Presidente del Collegio o uno dei Revisori trasmette
al Collegio dei Probiviri ogni notizia e documentazione riferentesi alla
fattispecie.
13.2
Il Collegio dei Probiviri, effettuato l'esame di merito della
documentazione ed inteso necessariamente l'interessato, dichiara la
decadenza del Revisore inadempiente, dandone formale comunicazione
all'interessato ed al Presidente dell'Associazione. L’eventuale
rifiuto dell’interessato a fornire i chiarimenti richiesti, o la
mancata risposta, vengono considerati come tacita accettazione del
provvedimento di decadenza.
13.3
Il provvedimento di decadenza diventa esecutivo decorso il
termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione o
del successivo lodo arbitrale, se attivato ai sensi dell'articolo 17
comma 11 dello Statuto.
13.4
Con le modalità previste dallo Statuto, si provvede alla
sostituzione del Revisore dichiarato decaduto.
14.
PROCEDIMENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
14.1
I procedimenti del Collegio dei Probiviri debbono essere
caratterizzati da correntezza e completezza.
14.2
Escluso il caso in cui il Socio interessato non si renda
disponibile o condiscendente, il Collegio dei Probiviri non può
esprimersi in via definitiva su questioni riguardanti l'operato dei Soci
senza aver acquisito ogni utile notizia ed informazione dal Socio
medesimo e/o dalle persone che questi intendesse indicare.
14.3
Tutti i provvedimenti, i giudizi e le conclusioni del Collegio
dei Probiviri debbono essere portati a conoscenza del Presidente e del
Consiglio Direttivo. Il Presidente decide in ordine all'eventuale
divulgazione nell'ambito dell'Associazione, tenendo conto di eventuali
suggerimenti o limitazioni che al riguardo il Collegio dei Probiviri
dovesse formulare.
14.4
Il Decano dei Probiviri cura l'organica tenuta della
documentazione relativa ai diversi procedimenti riguardanti le persone,
la cui consultazione è consentita esclusivamente ai Probiviri.
15.
REGOLAMENTO DEGLI ORGANI PERIFERICI
15.1
Il Regolamento degli Organi periferici, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 12 comma
2 lettera g) dello Statuto, non può contenere elementi, finalità e
previsioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione e non
conformi allo spirito delle norme statutarie e regolamentari.
15.2
Nel Regolamento degli Organi periferici è necessario siano
adeguatamente trattati almeno i seguenti argomenti:
a)
appartenenza all'A.I.PRO.S., richiamo ai principi
dell'Associazione ed obbligo dell'osservanza delle disposizioni
statutarie e regolamentari;
b)
requisiti dei Soci aderenti, termini e modalità dell'adesione;
c)
modalità di nomina, durata della carica ed attribuzioni del
Fiduciario;
d)
composizione, modalità di nomina, durata ed attribuzioni
dell'organismo collegiale di gestione;
e)
principi dell'attività;
f)
divieto di ricorso al finanziamento esterno.
15.3
Nel Regolamento degli Organi periferici può essere
ipotizzata una diretta contribuzione da parte degli aderenti, in
aggiunta alle quote associative dovute all'Associazione.
15.4
Nel Regolamento degli Organi periferici non può essere prevista
la costituzione di un organismo le cui funzioni ed i cui compiti possano
identificarsi in quelli propri del Collegio dei Probiviri.
16.
RAPPORTI TRA ORGANI CENTRALI ED ORGANI PERIFERICI
16.1
Nello svolgimento delle loro attività, ed allo scopo di fornire
strumenti idonei ad una globale politica organizzativa, gli Organi
periferici debbono intrattenere indispensabili collegamenti con gli
Organi centrali dell'Associazione.
16.2
Al Consiglio Direttivo deve essere trasmesso quanto ritenuto
opportuno in ordine all'attività amministrativa ed organizzativa ed in
ogni caso:
a)
copia del preventivo finanziario;
b)
programma di massima annuale dell'attività;
c)
copia delle convocazioni di assemblee periferiche;
d)
programma dettagliato di ogni singola iniziativa intrapresa;
e)
estratto del verbale di ogni assemblea;
f)
rendiconto consuntivo annuale;
g)
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
16.3
Gli Organi periferici fanno riferimento al Collegio dei Probiviri
per questioni interpretative, arbitrati e procedimenti riguardanti
l'attività degli aderenti.
16.4
Gli Organi periferici sono tenuti a fornire ogni utile
collaborazione ed ogni richiesto chiarimento agli Organi centrali.
17.
UTILIZZO DEL LOGO AIPROS
17.1 I
Soci A.I.PRO.S. possono utilizzare il logo dell’Associazione nella
predisposizione di biglietti da visita e carta intestata, avvalendosi di
file o pellicole forniti dall’Associazione.
E’ indispensabile che sia sempre esplicitata la rispondente qualità
di Socio (onorario, ordinario, qualificato, aggregato)
17.2 Il
logo e le diciture “A.I.PRO.S.” e sono di colore blu.
17.3 Per
qualsiasi utilizzo, incluso quello su carta intestata ed altra
documentazione, è necessario inviare preventivamente la bozza alla
Segreteria.